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Processo People Mover – Report sintetico sull’udienza di venerdì 8 gennaio 2016
Pubblicato da No People Mover in NEWS, RASSEGNA STAMPA il 10 gennaio 2016
– l’ing. Fernando Minguez Llorente ha chiarito i motivi che spinsero Acciona e Ghella a non partecipare al primo bando per il People Mover e poi invece a partecipare al secondo bando. Ci furono contatti formali con ATC nella persona del Presidente Sutti per stringere un accordo in vista della partecipazione al primo bando. Acciona e Ghella produssero un “memorandum of understanding” inviato ufficialmente ad ATC, dalla quale non arrivò mai alcuna risposta. Né l’ing. Francesco Sutti né l’ing. Paolo Paolillo furono più rintracciabili telefonicamente. Ma la decisione di non partecipare al primo bando non dipese dal mancato accordo con ATC, perché Acciona e Ghella potevano assicurare anche da soli la gestione della concessione, avevano l’esperienza per farlo; dipese solo da una valutazione tecnico-economica, perché non c’erano i margini per un ritorno economico. Poi, in vista della partecipazione al secondo bando, ATC non venne più cercata perché si dava per scontato che ATC non voleva (o non poteva, in quanto società partecipata dal Comune di Bologna, che era la stazione appaltante) partecipare direttamente al bando. Il verbale di gara con i punteggi, sul secondo bando, vede attribuire il massimo ad Acciona e Ghella sulla parte tecnica (secondo il dirigente spagnolo il loro progetto era come una Ferrari, quello di CCC come un’autovettura qualunque), ma la situazione si rovescia completamente sulla parte economico-finanziaria, perché CCC indica prezzi molto più bassi di costruzione dell’opera e una soglia molto più bassa (in termini di numero di passeggeri trasportati) al di sotto della quale sarebbe scattato il contributo pubblico compensativo da parte del Comune. Rispondendo ad una domanda dell’avv. Guido Magnisi (difensore di Carlini), Llorente chiarisce che Acciona non aveva alcuna consapevolezza dell’accordo intercorso tra CCC e ATC attraverso la stipula dei “famigerati” patti parasociali. La cosa fu vissuta male, perché gli spagnoli avevano la consapevolezza di avere proposto il prodotto “migliore” e spesero circa 1 milione di euro per tutto il “lavoro istruttorio”. Della partecipazione di ATC attraverso i patti parasociali Acciona non viene a sapere nulla, e non lo sa neanche quando decide di fare accesso agli atti. Lo avessero saputo allora, avrebbero sicuramente fatto ricorso, cosa che poi non fecero.
– l’avv. Alfredo Biagini si occupò di People Mover, come consulente legale di ATC, una prima volta nel 2006, fornendo un parere favorevole rispetto al fatto che il Comune di Bologna potesse affidare in house ad ATC le attività di progettazione e gestione della monorotaia, oppure che in subordine ATC potesse partecipare direttamente alla gara. Poi il 10 novembre 2009 rende un secondo parere sulla possibilità che il cosiddetto decreto Bersani sulle società pubbliche impedisca ad ATC di entrare a far parte di una società di progetto (ossia Marconi Express) con CCC. Singolarmente ATC gli fornisce come documentazione solo il bando di gara, pur essendo nel frattempo già intervenuta l’aggiudicazione a CCC (la stipula del contratto di concessione è datata 4 giugno 2009). Questo secondo parere, favorevole all’ingresso di ATC nella società di progetto, fu reso al CdA di ATC in un momento nel quale in realtà ATC aveva già deliberato il proprio ingresso in Marconi Express, la fase era già molto avanzata. Il teste ha negato che ci fosse una saldatura tra i due pareri. Non si pone alcun dubbio e non fa alcuna domanda ad ATC sul perché non avesse partecipato direttamente al bando di gara, nonostante il suo parere favorevole. Le sue prestazioni sono state regolarmente pagate da ATC. L’avv. Morace gli ha chiesto se fosse consuetudine che ATC si rivolgesse al suo studio per pareri legali, la risposta è stata che questo avveniva di norma solo per le gare bandite da ATC. Sempre l’avv. Morace ha poi introdotto il fatto che l’avv. Biagini abbia rappresentato TPER davanti al Tar del Lazio nel contenzioso legale legato al parere reso in data 8 maggio 2013 dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora assorbita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione) sul People Mover. Dopo una breve ricostruzione della vicenda (dapprima il Tar del Lazio rinvia ogni decisione per competenza al Tar dell’Emilia Romagna, poi il Consiglio di Stato riporta la competenza della decisione al Tar del Lazio, che infine rigetta l’istanza di CCC e Marconi Express per “difetto di interesse”), l’avv. Biagini afferma che il ricorso davanti al Tar del Lazio non è stato da lui portato a termine perché è stato discusso prima quello di CCC e Marconi Express. Infine afferma che l’ing. Sutti non gli ha mai riferito di contatti intercorsi tra ATC, Acciona e Ghella.
– l’avv. Cesare Caturani è intervenuto mettendo in evidenza il vulnus che i patti parasociali firmati da CCC e ATC apportano all’intero istituto concessorio, perché CCC rientrava subito delle spese di progettazione e di costruzione, mentre ATC si caricava sulle spalle tutto il rischio di impresa legato alla gestione dell’opera. Nel contratto di concessione non viene scritto nulla sul passaggio delle quote tra CCC e ATC, quello che viene scritto nei patti parasociali è con tutta evidenza contra legem perché stravolge l’istituto stesso della concessione. I rilievi e i dubbi esplicitati dal funzionario comunale Sonia Bellini e dal funzionario della Provincia Carmelina Agresti sono stati completamente ignorati dal parere reso dall’avv. Biagini, e questo non va bene perchè qui si tratta di concessione di servizio pubblico. Poiché nel contratto di concessione non era scritto alcunché, e poiché l’art. 156 del Codice sugli Appalti non prevede per la società di progetto nessuno dei controlli strettissimi in genere previsti in termini di lavori pubblici, i soci pubblici di ATC sono stati messi in grave difficoltà dai patti parasociali. Per separare in maniera rigorosa il concessionario dalla società di progetto (come affermato anche nel parere dell’AVCP del 2013) CCC sarebbe dovuta entrare con il 100% di quote in Marconi Express. Nessun altro soggetto (tranne banche e istituti finanziari), tantomeno ATC, sarebbe potuto entrare nella società di progetto. L’AVCP mette chiaramente in discussione il fatto che ATC potesse entrare nella società di progetto, affermando che serviva una gara ulteriore e non una sorta di “cooptazione” su base reputazionale, anche per preservare aspetti legati alla trasparenza delle procedure. Un altro aspetto interessante è il chiarimento sul rispetto dei requisiti di partecipazione al secondo bando di gara da parte di CCC. I requisiti erano 4, due di natura economico-patrimoniale (cioé capitale sociale e fatturato nell’ultimo quinquennio), due di natura tecnica, “esperienziale” nella gestione di servizi affini. CCC non è in grado di rispettare questi ultimi, ma il bando (a norma di legge peraltro) prevede che questi si possano bypassare se si raddoppiano i primi due requisiti economici tramite l’istituto dell'”avvalimento”. In questo caso fu Unipol Merchant Bank a produrre l’avvalimento in favore di CCC raddoppiando di fatto il capitale sociale a disposizione di quest’ultima. E’ da notare però che l’avvalimento dichiarato è a termine, solo cioé fino al momento del collaudo del People Mover. Quindi di fatto CCC segnala la sua intenzione di voler uscire dalla compagine societaria di Marconi Express già in sede di gara attraverso questa modalità dell’avvalimento a termine. Il primo dicembre 2009 il Comune di Bologna (Giunta Delbono) delibera di accogliere l’ingresso di ATC in Marconi Express nonostante il parere critico della funzionaria Sonia Bellini esplicitato in data 13 ottobre 2009.
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